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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CoMoG
Coordinamento Moto Gay e Lesbico


Art. 1
Denominazione e sede

E' costituita in Bologna un'associazione senza fine di lucro denominata CoMoG - acronimo di Coordinamento Moto Gay e Lesbico - con sede in Pisa, presso Arcigay "Pride!", via San Lorenzo, n. 38.

Art. 2
Scopo e oggetto

Il CoMoG è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico nel rispetto delle minoranze, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Si propone di:
a) favorire l'incontro e l'aggregazione dei motociclisti e delle motocicliste GLBT senza distinzione di sesso, orientamento sessuale e identità di genere;
b) organizzare attività ricreative e culturali al fine di creare ulteriori momenti di aggregazione;
c) esercitare, in via assolutamente marginale e senza scopo di lucro, nel rispetto della normativa vigente, attività finalizzata all'autofinanziamento.
Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione, previa deliberazione dell'Assemblea, potrà aderire o affiliarsi ad analoghe Associazioni o Enti.
E' fatto divieto di distribuire utili anche in forma indiretta.

Art. 3
Soci

Sono soci del CoMoG coloro che, previa richiesta al Presidente dell'Associazione, intendano collaborare attivamente con essa e abbiano disposizione alle relazioni interpersonali.
Il numero dei soci è illimitato e chiunque, purché maggiorenne, può aderire all'Associazione.

Art. 4
Ammissione dei soci al CoMoG

L'ammissione dei soci è subordinata alla presentazione di domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione, formulata rispettando tutte le indicazioni riportate nel fac-simile consegnato a coloro che prendano contatto con il CoMoG.
L'ammissione è subordinata altresì al versamento della quota associativa annuale.
La quota associativa annuale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
La qualifica di socio non può avere durata temporanea.

Art. 5
Doveri, compiti e diritti dei soci

E' compito e dovere di ogni socio:
a) osservare lo Statuto Sociale e gli eventuali regolamenti interni;
b) seguire le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle attività specifiche dell'Associazione;
c) astenersi dal porre in essere condotte o dallo svolgere attività che, per il loro carattere, siano in conflitto o in concorrenza con l'operato dell'Associazione;
d) collaborare con il Consiglio Direttivo alle iniziative che concorrono alla conservazione e al potenziamento del CoMoG;
e) versare la quota associativa annuale.
La non osservanza dei doveri suddetti comporta provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo come l'ammonizione, la sospensione e l'esclusione.
La morosità nel pagamento della quota annuale determina automaticamente le seguenti conseguenze:
•  mancato pagamento entro il 30 aprile: sospensione del socio.
•  mancato pagamento entro l'assemblea ordinaria annuale: esclusione
La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a fruire di sconti e agevolazioni presso esercizi o strutture convenzionate e ad essere eleggibile per le cariche sociali.
Non compete ai soci alcun compenso per l'attività eventualmente prestata nell'ambito o in favore dell'associazione.
E' in ogni caso esclusa la restituzione della quota sociale o di parte di essa. E' altresì esclusa la distribuzioni di utili, anche in modo indiretto.

Art. 6
Assemblea
L'Assemblea è la riunione di tutti i soci. Essa indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con il presente statuto. L'assemblea delibera inoltre l'ammontare della quota associativa annuale e stabilisce i criteri di massima per l'impiego delle risorse finanziarie dell'associazione.
L'Assemblea elegge, su proposta dei soci stessi, il Presidente dell'Assemblea e il Segretario dell'Assemblea.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, dei almeno due terzi dei soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuale e in seconda convocazione, sessanta minuti primi dopo l'orario della prima convocazione, quale che sia il numero dei soci intervenuti.
L'assemblea validamente costituita delibera con le seguenti maggioranze:
•  assemblea ordinaria: maggioranza semplice dei presenti;
•  assemblea straordinaria: maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.Ciascun socio ha diritto a un voto, da esprimersi per alzata di mano. E' ammessa la delega scritta di soci assenti, sino a un massimo di due per ciascun socio partecipante, previa consegna della delega stessa al Segretario all'inizio della sessione.
E' altresì ammessa la votazione a scrutinio segreto: la relativa richiesta dovrà essere approvata a maggioranza semplice dei soci secondo le regole sopra indicate.

Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie e sono convocate dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso escluso quello della convocazione. Il preavviso dovrà essere scritto, dovrà contenere l'Ordine del Giorno e sarà inviato per via telematica a mezzo e-mail a tutti i Soci, fatta eccezione per i soci che hanno richiesto l'invio delle comunicazioni per posta, per i quali si provvederà all'invio della convocazione in tale forma.

Sono Assemblee Ordinarie quelle annuali tenute per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, per l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo. Le Assemblee Ordinarie devono essere convocate entro il mese di gennaio.
Sono Assemblee Straordinarie quelle convocate dal Consiglio Direttivo per la discussione di particolari questioni, la modifica dello statuto sociale o per l'approvazione di ogni spesa di particolare rilevanza non indicata nel bilancio preventivo e quelle convocate secondo quanto disposto dal successivo art. 10 in caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo. L'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria deve indicare dettagliatamente eventuali proposte di variazione dello statuto da discutere nell'assemblea medesima.
Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate anche su richiesta scritta e firmata da un numero di soci superiore a un terzo, a eccezione del caso in cui si richieda di deliberare sulla decadenza del Presidente o del Consiglio Direttivo; in tale eventualità la richiesta dovrà essere firmata da un numero di soci superiore ai due terzi. Dette Assemblee Straordinarie dovranno essere convocate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le richieste di convocazione andranno inoltrate, per posta o per via telematica a mezzo e-mail, al Presidente del CoMoG.

Art. 7
Consiglio Direttivo

Il CoMoG è diretto dal Consiglio Direttivo, che è composto dal Presidente e da due consiglieri eletti fra i soci iscritti e resta in carica un anno solare. Si riunisce su richiesta di uno dei componenti, senza particolari formalità, e decide a maggioranza quando si presenti la necessità.

Art. 8
Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) sovrintendere a ogni iniziativa e attività specifica del CoMoG;
b) promuovere i mezzi e le iniziative che concorrono alla conservazione e al potenziamento dell'Associazione;
c) promulgare disposizioni e regole in armonia con lo Statuto;
d) tutelare l'osservanza dello Statuto da parte dei soci e prendere, nei confronti dei trasgressori, i provvedimenti disciplinari di cui al penultimo comma dell'art. 5;
e) predisporre il conto consuntivo;
f) nominare Commissioni Consultive per lo studio di particolari questioni di interesse specifico del COMOG;
g) affidare incarichi particolari anche a elementi esterni all'Associazione;
h) indire le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei soci.

Art. 9
Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di tre membri: il Presidente e due consiglieri. L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione e gli altri due Consiglieri scegliendoli tra i soci stessi. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e può essere rieletto. La sua elezione non può essere prorogata oltre trenta giorni dalla data di decadenza del Consiglio uscente. Gli incarichi di Tesoriere e Segretario sono attribuite all'interno del Consiglio Direttivo dai Consiglieri stessi.
L'Assemblea, su richiesta di un numero di soci superiore ai due terzi, può riunirsi per deliberare sulla decadenza di uno o più Consiglieri. La decadenza, deliberata dall'Assemblea, del Presidente o di più di un consigliere comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo. Per deliberare in tale eventualità l'Assemblea sarà riunita in unica convocazione con la presenza di un numero di soci superiore ai due terzi.

Art. 10
Dimissioni del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un suo membro

In caso di dimissioni, rinuncia o impedimento di uno dei Consiglieri o del Presidente sarà facoltà degli altri due nominare un sostituto che resterà in carica fino alla prima assemblea utile.
Tale procedura potrà essere adottata una sola volta durante la durata in carica del consiglio direttivo stesso, e soltanto per un membro. In caso di ulteriore impedimento o rinuncia da parte di un altro componente, il consiglio direttivo decade.
Le dimissioni del Consiglio Direttivo, o la comunicazione di decadenza del Consiglio stesso, dovranno essere presentate dal Presidente uscente all'Assemblea straordinaria dei soci, da lui convocata entro trenta giorni dalle dimissioni o dal verificarsi delle condizioni di decadenza. Il Consiglio Direttivo dimissionario, o decaduto, resta in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio; il nuovo Consiglio eletto rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio dimissionario o decaduto, quando l'assemblea ordinaria procederà all'elezione del nuovo consiglio.

Art. 11
Compiti del Presidente e dei Consiglieri

Sono compiti del Presidente:
a) rappresentare ufficialmente e legalmente il CoMoG;
b) stabilire, in accordo con gli altri membri del Consiglio Direttivo, la linea editoriale di bollettini e notiziari, inclusi quelli diffusi per via telematica e comprese le pagine web;
c) curare i rapporti con Enti pubblici e privati, con altre Associazioni aventi finalità analoghe a quelle del CoMoG, e con gli Istituti di credito;
d) collaborare all'amministrazione ordinaria dell'Associazione.
Sono compiti dei Consiglieri:
a) assistere il Presidente in tutte le sue attività specifiche e sostituirlo in caso di indisponibilità;
b) curare in particolare la pubblicità e i rapporti con i soci nonché con la stampa, inclusa quella diffusa per via telematica e comprese le pagine web.
c) curare la tenuta dei libri ufficiali del CoMoG;
d) tenere la contabilità delle operazioni di cassa;
e) curare i rapporti con i fornitori dell'Associazione.
Non compete al Presidente e ai Consiglieri alcun compenso per l'espletamento dei loro incarichi.

Art. 12
Soci onorari

Sono tali coloro che, per meriti particolari e su deliberazione del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.
Essi non possono costituire più del nove per cento dei soci del CoMoG, e sono privi del diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 13
Libri ufficiali dell'Associazione
Sono libri ufficiali del CoMoG:
a) il libro cassa;
b) il registro dei verbali delle Assemblee;
c) l'inventario del patrimonio sociale;
d) il registro dei soci.

Art. 14
Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento del CoMoG può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di un numero di soci superiore a quattro quinti. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Questi, estinte tutte le obbligazioni e liquidati tutti i beni, presenterà il relativo rendiconto all'Assemblea che a maggioranza semplice, quale ultimo atto, devolverà il patrimonio residuo a Enti o Associazioni con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità.